Sacchetti di plastica: novità e obblighi.
Sacchetti di plastica: novità e obblighi.
Dal 13 agosto 2017 è entrata in vigore la legge 123 del 3 agosto 2017 che ha convertito in legge con modificazioni, il D. L. 91 del 20 giugno 2017.
In termini pratici la normativa introduce due importanti novità.
- I sacchetti generalmente utilizzati per il trasporto di generi alimentari sfusi quali frutta, verdura, pesce, carne… dal 1° gennaio 2018 dovranno essere biodegradabili e compostabili.
- Tutti i sacchetti di plastica monouso o riutilizzabili per il trasporto della merce, dovranno essere forniti ai consumatori a pagamento, con tanto di riscontro scritto sullo scontrino fiscale.
Il quadro normativo
La legge nazionale in questione recepisce la Direttiva Europea 720/2015 che abroga la precedente disciplina, modificando e implementando nel Testo Unico Ambientale D. Lgs 152/2006, Parte IV Titolo II, la normativa sulle borse di plastica.
La Direttiva pone come fine, quello di ridurre l’impatto che gli imballaggi plastici producono sull’ambiente. In particolare i sacchetti più leggeri, sono indicati dall’Europa come la maggioranza delle borse di plastica utilizzate, le meno riutilizzabili per via dello spessore, che più rapidamente diventano rifiuti e rischiano di essere disperse nell’ambiente a causa della loro peso leggero. L’Europa impone quindi agli stati membri di adottare misure, che possono essere anche di natura economica, per limitare e ridurre in maniera significativa l’utilizzo di questi imballaggi e quindi prevenire la produzione di rifiuto. La direzione della norma concorda con i principi già indicati sulla gerarchia dei rifiuti che pone al primo posto, come azione da intraprendere per la limitazione dell’inquinamento ambientale, la prevenzione.
Caratteristiche dei sacchetti commercializzabili
Tutti i sacchetti di plastica immessi sul mercato devono rispondere a determinati requisiti.
- Sacchetti riutilizzabili con spessore di 100 micron se la maniglia è esterna o di 60 micron se la maniglia è interna, con contenuto di plastica riciclata di almeno 10% se fornite da esercizi commerciali che vendono merci diverse dai generi alimentari.
- Sacchetti riutilizzabili con spessore di 200 micron se la maniglia è esterna o di 100 micron se la maniglia è interna, con contenuto di plastica riciclata di almeno 30% per gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.
- Sacchetti senza limiti di spessore, biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432.
Sacchetti per merce alimentare sfusa con spessore inferiore a 50 micron, biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 e con contenuto di materia prima rinnovabile certificata EN 16640 di almeno il 40 % (quota che diventerà di 50 % nel 2020 e di 60 % nel 2021). Tali sacchetti devono essere conformi anche alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti DM 21/03/1973.
I produttori hanno l’obbligo di apporre sui sacchetti apposite diciture che attestino il possesso degli spessori e degli altri requisiti richiesti. Devono inoltre indicare i propri elementi identificativi ed il marchio dell’organismo accreditato che certifica le caratteristiche.
Divieto di commercializzazione e obbligo di pagamento
I sacchetti monouso o riutilizzabili non rispondenti a queste caratteristiche non possono essere immessi sul mercato.
E’ inoltre indicato dalla normativa che tutti i sacchetti, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla attività commerciale, non possono essere distribuiti a titolo gratuito ma devono obbligatoriamente essere forniti a pagamento. Il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino fiscale o dalla fattura di acquisto delle merci.
Le sanzioni per il mancato rispetto di questi obblighi per gli esercizi commerciali variano da 2.500 a 25.000 Euro.


