Agenti cancerogeni: novità


Nuovi limiti di esposizione a cancerogeni

Con l’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, è stato aggiornato l’allegato III alla Direttiva 2004/37/CE, riportante i valori limite per l’esposizione professionale ad agenti cancerogeni.                                  

Sono stati inoltre inseriti nell’elenco delle sostanze, preparati e procedimenti che espongono i lavoratori ad agenti cancerogeni previsti nell’Allegato I della Direttiva, i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

Sono modificati diversi parametri, di cui riportiamo i più comuni nel seguito:

  • Polveri di legno duro: il nuovo limite corrisponde a 2 mg/m3 (attenzione però: se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti). In fase transitoria (fino a l 17 gennaio 2023) è consentito un limite più elevato, pari a 3 mg/m3
  • Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), (come Cr): 0,005 mg/m3.  Misure transitorie: Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025. Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025
  • Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i): 0,3 f/ml
  • Polvere di silice cristallina respirabile: 0,1 mg/m3
  • Benzene: 3,25  mg/m– 1 ppm (Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea)

Si ricorda l’obbligo di redazione e di aggiornamento della valutazione del rischio cancerogeno,  previsto in particolare dall’art. 236 del DLgs 81/2008,  quantomeno con periodicità triennale e alla misurazione degli agenti cancerogeni previsto dall’art. 237 D.Lgs 81/2008: (estratto) “[il datore di lavoro ndr] d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’ALLEGATO XLI del presente decreto legislativo;”

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