
CIRCOLARE N. 3/2017
San Giovanni in M. (RN), 27/10/2017
“Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”.
Nuove modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento.
Le modalità di tenuta del registro e di trasmissione dei dati all’Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, sono definiti dal d.m. 155/2007.
In particolare, il datore di lavoro deve:
- consegnare copia dei registri di esposizione e delle variazioni intervenute ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l’Istituto ne faccia richiesta;
- comunicare la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall’ultima comunicazione;
- consegnare il registro in caso di cessazione dell’attività dell’impresa;
- richiedere copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano esercitato attività che comportano l’iscrizione ai registri.
Obiettivo dell’accentramento della documentazione è quello di mantenere traccia delle esposizioni subite dal lavoratore anche nel passaggio tra aziende diverse in modo tale da tutelare il lavoratore dal rischio di perdere la traccia di tutte le esposizione subite.
NOVITA’
Con l’approvazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183, emanato in attuazione dell’art. 8, comma 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito T.U. salute e sicurezza) recante le regole tecniche per il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e in vigore dal 12 ottobre 2016, si prevede l’acquisizione telematica dei dati contenuti nei Registri di esposizione ex artt. 243, 260 e 280 del T.U. salute e sicurezza, la cui decorrenza è stata differita al 12 ottobre 2017 dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19
L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell’organo di vigilanza.
I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017, così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti tramite Pec dopo la predetta data, saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico e resi disponibili nel Registro online entro il mese di marzo 2018.
CHI DEVE ISTITUIRE IL REGISTRO DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI?
Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 243 comma 1 del d.lgs. 81/2008 e dell’art. 2 comma 1 del d.m. 155/2007, istituisce, aggiorna e cura la tenuta, per il tramite del medico competente, di un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni conformemente al modello di cui all’ allegato 1 del d.m. 155/2007.
QUALI LAVORATORI DEVONO ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO?
Tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art. 242, comma 1, del d.lgs.81/2008, sono iscritti nel registro. I lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono tutti quelli per i quali la valutazione di cui all’ art. 236, d.lgs. 81/2008 ha evidenziato un rischio per la salute.
QUALI SONO LE MODALITÀ DI INVIO DEL REGISTRO?
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 recante le regole tecniche per il funzionamento del Sinp, dal 12 ottobre 2017 è previsto che la trasmissione dei registri di esposizione a cancerogeni avvenga esclusivamente per via telematica. A questo scopo l’Istituto ha predisposto un applicativo disponibile nella sezione del portale Inail dedicata ai servizi on line, che sarà immediatamente disponibile per i titolari di posizione assicurativa.
Per i soggetti destinatari dell’obbligo non titolari di posizione assicurativa presso l’Istituto, in attesa di poter accedere all’applicativo, è consentito l’invio dei registri in formato elettronico tramite Pec all’indirizzo dmil@postacert.inail.it e all’indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva.
Il nostro Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento relativo agli adempimenti richiesti.