IL DECRETO FISCALE E SICUREZZA E’ LEGGE E MODIFICA IL D.LGS N. 81/2008
In Gazzetta il testo del DECRETO FISCALE decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”(GU n.252 del 21-10-2021)
Il Decreto convertito, è entrato in vigore dal 21 dicembre 2021.

Vediamo di seguito tutte alcune modifiche che il DL FISCALE n.146/2021, apporta al D.lgs. n.81/2008, a seguito della conversione in legge del provvedimento.
- Modifica all’art. 18 e 19 del TUS: Introdotta la nomina obbligatoria del preposto e nuovi obblighi preposto (il quale dovrà essere formato con specifico corso di formazione per il quale vi invitiamo a contattarci);
- Modifica all’art. 37 del TUS: entro il 30 giugno 2022 revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza; (ridefinizione anche dell’obbligo addestrativo; formazione in presenza dei preposti, obbligo formativo del datore di lavoro );
- Modifica all’art. 55 del TUS: modificato l’apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente;
Rispetto al Testo del DL Fiscale originario restano confermate le seguenti modifiche al D.lgs. n.81/2008
- Modifiche all’art.7 e 8: riforma SINP e Comitati regionali di coordinamento;
- Modifica all’art. 14 e 15: riforma del Sistema di vigilanza (nuovi compiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro)
- Modifica Allegato I al TUS sulle ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale (si vedano i chiarimenti INL);
- Modifica all’art. 51: riordino degli organismi Paritetici.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (Art.18)
Il Decreto Fiscale convertito introduce un nuovo comma “b-bis” nell’elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (art.19 a sua volta oggetto di profonda modifica): costui non può subire pregiudizio dalla svolgimento di questa attività.
“Articolo 18, comma 1, dopo la lettera b):
«b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»;”
Obblighi del preposto (art.19)
Il DL Fiscale convertito integra completamente la lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto.
Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del lavoratore e informare i superiori diretti».
Art.19, nuova lettera a)
«a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme for- nendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del lavoratore e informare i superiori diretti»;
Preposto e segnalazione delle non conformità (art.19)
Il Decreto Fiscale aggiunge un nuovo compito per i preposti: dovrà interrompere, se necessario, l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate.
«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attivita’ e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformita’ rilevate»;
Preposto: individuazione in sede di appalto/subappalto (art.26)
Sempre a proposito del preposto, il DL Fiscale convertito richiede che in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Per farlo introduce il comma 8 bis all’art. 26 del TUS.
«8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attivita’ in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»;
Formazione in sicurezza sul lavoro (art 37): Accordi Stato-Regioni in revisione
Il DL Fiscale modifica l’art.37 del Testo Unico di Sicurezza annunciando (nel nuovo periodo del comma 2) che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, incidendo su
- Durata;
- contenuti minimi;
- modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Addestramento: nuove precisazioni nel comma 5 dell’art.37
L’art.37, come modificato dal DL Fiscale convertito aggiunge al comma 5 che finora recitava solo: “5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” una ulteriore precisazione:
«L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»;
Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro (art.37 comma 7)
La vera e propria novità del DL Fiscale è l’introduzione della formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro, figura che compare ora nel nuovo comma 7 dell’art. 37 fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il comma 7 dell’art. 37 è sostituito dal seguente:
«7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo»;
Formazione del preposto (art. 37 comma 7-ter)
Il DL Fiscale convertito relativamente al preposto richiede la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale «e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»;
Il nuovo comma 7 ter dell’art.37
«7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché’ l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»;
Sanzioni per il datore di lavoro e dirigente (art.55)
Il DL Fiscale in sede di conversione aggiorna la lettera c) dell’art. 55 che riporta l’elenco delle sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevedendo l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto).
Calano invece le sanzioni, arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (invece che da 1.500 a 6.000 euro) per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettere a) nomina medico, d) fornitura DPI e z) prima parte (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), e 26, commi 2 e 3, primo periodo (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e, si aggiunge per le violazioni dell’art. 26 comma 8 bis.
Contrasto lavoro irregolare (art.14) modifica del DL Fiscale
Nuovo art.14 del Testo unico di Sicurezza: era stato introdotto all’art 2, comma 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ora viene completamente sostituito con un esplicito riferimento alla comminazione della sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato nei casi di -irregolarità per il 10%dei lavoratori occupati.